Onorevoli Colleghi! - Le motivazioni che avevano ispirato il legislatore a prevedere il limite al numero dei mandati consecutivi dei sindaci e dei presidenti di provincia - introdotto con la legge n. 81 del 1993 e ribadito dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - oggi non sono più attuali: l'elezione diretta del sindaco e le altre riforme connesse hanno favorito l'affermarsi di una classe di amministratori locali preparata ed efficiente che ha dato nuovo vigore agli enti locali. Le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del citato testo unico limitano il diritto di elettorato, non solo passivo, ma anche attivo, perché privano i cittadini della possibilità di scegliere per l'amministrazione della propria comunità il sindaco o il presidente di provincia che essi ritengono più idoneo e ciò è ancora più vero nei «comuni minori», dove il sindaco è scelto dagli elettori per le sue capacità personali, più che per l'appartenenza politica, e dove sempre meno cittadini sono disposti e interessati ad assumere tale carica.
      Di conseguenza, si rende opportuno introdurre ex lege il principio della rieleggibilità illimitata nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei quali l'estensione della permanenza in carica degli amministratori potrebbe garantire una migliore governabilità dell'ente, poiché vi sarebbe più tempo per portare a termine le politiche di risanamento o di sviluppo già intraprese.

 

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